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Il decreto FER1

È entrato in vigore il Decreto che disciplina il regime di incentivazione per l’energia prodotta da impianti alimentati a fonti rinnovabili.

A conclusione di un lungo iter di approvazione, il decreto "Fer1", firmato lo scorso 4 luglio dai ministri Luigi Di Maio e Sergio Costa, è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il 9 agosto.

In linea con i target europei al 2030 trasposti nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), il decreto definisce incentivi e procedure atti a promuovere l'efficacia, l'efficienza e la sostenibilità del settore delle  Fonti Energetiche Rinnovabili (FER), consentendo un incremento della potenza rinnovabile di circa 8.000 MW, ovvero un aumento della produzione di circa 12 miliardi di kWh. I Ministeri competenti prevedono che gli incentivi alla diffusione di impianti fotovoltaici, eolici, idroelettrici e a gas di depurazione attiveranno investimenti dell'ordine di 10 miliardi di euro, con un notevole impatto in termine di creazione di posti di lavoro.
Il provvedimento promuove così la transizione energetica attraverso un vero e proprio cambio di paradigma nella partecipazione dei consumatori.

Beneficiari

Possono beneficiare degli incentivi del Decreto FER 1 gli impianti fotovoltaici, eolici, idroelettrici e alimentati a gas di depurazione.
I meccanismi di incentivazione sono due e la relativa applicazione dipende dalla dimensione dell'impianto:

  • gli impianti di potenza inferiore a 1 MW dovranno partecipare a procedure pubbliche per la selezione dei progetti da iscrivere nei registri;
  • gli impianti di potenza superiore a 1 MW dovranno partecipare a procedure di asta.

Alle procedure pubbliche per la selezione dei progetti da iscrivere nei registriaccedono la seguente tipologia di impianti di potenza inferiore a 1 MW:

  • di nuova costruzione, integralmente ricostruiti e riattivati;
  • oggetto di rifacimento;
  • oggetto di interventi di potenziamento qualora la differenza tra la potenza dopo l’intervento e la potenza prima dell’intervento sia inferiore a 1 MW.

Per quanto riguarda gli impianti idroelettrici, sono ammessi agli incentivi solo quelli in possesso di requisiti a tutela dei corpi idrici, previa valutazione dell’Arpa competente.

Alle procedure d’asta e registro sono ammissibili gli impianti fotovoltaici di nuova costruzione e realizzati con componenti di nuova costruzione, se rispettano il divieto di accesso agli incentivi statali per impianti con moduli collocati a terra in aree agricole.
In caso di potenza uguale o maggiore ai valori indicati per accedere agli incentivi, gli impianti devono partecipare a procedure di asta al ribasso nei limiti dei contingenti di potenza.
Inoltre, risultano ammissibili alle procedure di registri gli aggregati costituiti da più impianti appartenenti allo stesso gruppo, di potenza unitaria superiore a 20 kW, purché la potenza complessiva dell’aggregato sia inferiore a 1 MW. In caso di potenza unitaria superiore a 20 kW e non superiore a 500 kW, gli aggregati costituiti da più impianti appartenenti al medesimo gruppo, possono partecipare alle procedure d’asta purché la potenza complessiva dell’aggregato non sia inferiore a 1 MW.

Rimangono invece esclusi gli impianti che hanno già usufruito di incentivi FER non fotovoltaiche stabiliti dal Decreto Ministeriale del 23 giugno 2016 o che sono risultati idonei, ma inseriti in posizione non utile nei registri.

Priorità

Tutti gli impianti connessi in “parallelo” con la rete elettrica e con le colonnine di ricarica delle auto elettriche, sono privilegiati ai fini dell’incentivazione a condizione che la potenza di ricarica non sia inferiore al 15% della potenza dell’impianto e che ciascuna colonnina abbia una potenza di almeno 15 kW.

L’attenzione alla compatibilità ambientale delle installazioni è espressa nel decreto attraverso l’incentivazione prioritaria di impianti FER realizzati su discariche chiuse e sui Siti di Interesse Nazionale ai fini della bonifica, impianti fotovoltaici realizzati su scuole, ospedali ed altri edifici pubblici, con moduli installati in sostituzione di coperture di edifici e fabbricati rurali su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto, impianti alimentati a gas residuati dai processi di depurazione o che prevedono la copertura delle vasche del digestato, impianti idroelettrici che rispettino le caratteristiche costruttive del DM 23 giugno 2016.

Novità

Tra le novità del decreto, il cosiddetto premio amianto: il fotovoltaico, i cui moduli siano installati in sostituzione di coperture in eternit o amianto a seguito della di completa rimozione dello stesso, dove la superficie dei moduli sia inferiore o uguale alla superficie della copertura rimossa, beneficia, in aggiunta agli incentivi sull’energia elettrica, di un premio pari a 12 €/MWh su tutta l’energia prodotta.

Per gli impianti di potenza fino a 100 kW installati su edifici, la nuova modalità di riconoscimento del premio sull’autoconsumo prevede che alla quota di produzione netta consumata in sito sia attribuito un premio pari a 10 euro il MWh cumulabile con quello per i moduli in sostituzione di coperture contenenti amianto. Il premio è riconosciuto a posteriori a patto che l’energia auto consumata sia superiore al 40% della produzione netta.

Inoltre, il decreto estende l’intervallo tra la comunicazione di aggiudicazione dell’incentivo e l’entrata in esercizio dell’impianto, senza che il premio subisca un taglio. Dopo 15 mesi dalla comunicazione di esito positivo delle procedure di asta e registro, la tariffa scende dell’1% all’anno fino all’entrata in esercizio.

Entro 6 mesi dall’entrata in vigore, il GME avvia la consultazione pubblica sulla piattaforma di mercato per la negoziazione di lungo termine di energia da FER. Fino ad allora, il GSE promuove incontri tra parti potenzialmente interessate, ARERAdefinisce modalità di copertura delle spese di sviluppo della piattaforma.

 

Contatti

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