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Tee, revisione del contributo tariffario

Arera conferma il dco 285/2018. Con il cap di 250 €, il Gme elimina il prezzo di riferimento rilevante e le sessioni mercato tornano più frequenti.

 

ARERA ha dato attuazione al decreto del 10 maggio 2018 con la delibera del 27 settembre 487/2018. Quest’ultima infatti, "prevede il calcolo mediante la media ponderata, sulle quantità scambiate, dei prezzi medi degli scambi riscontrati sul mercato e dei prezzi rilevanti dei bilaterali nei dodici mesi precedenti la conclusione di ciascun anno d'obbligo" per la determinazione del contributo tariffario unitario, che comunque non può eccedere i 250 €/TEE. La previgente formula di determinazione del contributo si applica fino alla data di pubblicazione della delibera (28/09/2018). 
Al fine di evitare l’eventualità di conguagli negativi, la quantità massima di titoli che può essere oggetto di consegna da parte dei distributori è stata parzialmente ridefinita: le percentuali massime raggiungibili riguardano esclusivamente le porzioni degli obiettivi relativi agli anni d’obbligo da completare entro il mese di maggio successivo per non incorrere nelle sanzioni previste. 
Inoltre, la Csea dovrà erogare l’acconto del contributo entro un certo termine, con riconoscimento di interessi in caso di sforamento; l’acconto è stato ridotto a 175 €.

Il Gme ha pubblicato gli aggiornamenti delle Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica (TEE) e del Regolamento per la registrazione delle transazioni bilaterali, approvati dall’autorità con la delibera del 9 ottobre 501/2018
Il Gme pubblicherà sul proprio sito i valori del "prezzo rilevante mensile dei bilaterali", della relativa quantità rilevante e dell’intervallo di prezzo funzionale alla determinazione del prezzo di riferimento, entro il secondo giorno lavorativo di ciascun mese. I prezzi minimo, massimo e medio ponderato per le quantità registrate, verranno pubblicati due volte al mese: i dati riferiti al mese precedente saranno pubblicati entro il secondo giorno lavorativo di ogni mese, mentre i dati riferiti al periodo che intercorre dal giorno 1 al giorno 15 del medesimo mese saranno pubblicati entro due giorni lavorativi successivi al giorno 15 di ogni mese.

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