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Titoli di Efficienza Energetica: nuove regole per il funzionamento del meccanismo

Il Decreto correttivo dei TEE, Decreto Ministeriale 10 maggio 2018, aggiorna e modifica il meccanismo di funzionamento di questo strumento con l'intento di superare le difficoltà relative all'andamento dei prezzi dei Titoli.

Diverse e importanti le modifiche che il Decreto correttivo, Decreto 10 maggio 2018, apporta al meccanismo dei TEE (Titoli di Efficienza Energetica). I prezzi di scambio avevano sfiorato i 500 €/TEE in alcuni sessioni ed era necessario un intervento.

Segnaliamo le novità più significative introdotte:

  • tetto massimo al prezzo dei TEE: il corrispettivo economico dei soggetti obbligati non potrà superare il valore di 250 €/TEE, a partire dalle sessioni d'obbligo successive al 1° giugno 2018;
  • superato il concetto di addizionalità: il consumo di baseline, parametro fondamentale per determinare i risparmi addizionali di un intervento, è definito "pari al valore del consumo antecedente alla realizzazione del progetto di efficienza energetica", e non più come "dato dal minor valore tra il consumo antecedente alla realizzazione del progetto di efficienza energetica e il consumo di riferimento";
  • nuove tipologie di interventi ammissibili e relativo numero di anni di vita utile riconosciuto: agli interventi di nuova installazione è riconosciuto un numero di anni di vita utile maggiore rispetto a quello riconosciuto agli interventi di sostituzione;
  • otto nuove schede per i Progetti Standardizzati (PS), tra cui:
    • installazione di lampade a LED,
    • riqualificazione energetica del sistema propulsivo delle navi mercantili e/o passeggeri,
    • acquisto di veicoli ibridi e di veicoli elettrici alimentati da energia rinnovabile,
    • bolletta smart.
  • emissione dei TEE da parte de GSE: il GSE (Gestore dei Servizi Energetici) può emettere, su richiesta dei soggetti obbligati, TEE non inerenti alla realizzazione di progetti di efficienza energetica, ad un valore unitario pari alla differenza tra 260 euro e il valore del contributo tariffario definitivo relativo all'anno d'obbligo, purché inferiore a 15 euro. Tali Certificati, contraddistinti da una specifica tipologia, non potranno essere ceduti dal soggetto obbligato che li riceve, non avranno diritto al contributo tariffario e potranno essere acquisiti solo se il soggetto obbligato detiene già titoli per il 30% dell'obbligo;
  • iscrizione al Registro dei TEE o ammissione al mercato dei TEE: i soggetti iscritti al Registro dei TEE o ammessi al mercato dei TEE sono tenuti a comunicare al GME (Gestore dei Mercati Energetici) le partecipazioni detenute nel capitale sociale di altri soggetti iscritti al Registro dei TEE o ammessi al Mercato dei TEE attraverso il relativo Registro;
  • cumulabilità degli incentivi, sono state introdotte alcune eccezioni per la cumulabilità di questo incentivo. La realizzazione di un intervento che ha diritto ai TEE può avere accesso a:
    • fondi di garanzia e fondi di rotazione;
    • contributi in conto interesse;
    • detassazione del reddito d'impresa riguardante l'acquisto di macchinari e attrezzature. In tal caso il numero dei TEE spettanti si riduce al 50%.

 

Contatti

Per maggiori informazioni contattare l'Unità Energia al numero 02 58370.431, oppure all'indirizzo email energia@assolombarda.it.